
Indagini Private Milano, L'agenzia Internazionale IDFOX ® è specializzata nelle investigazioni professionali per privati, indagini aziendali, e investigazioni penali a difesa per uso legale ed indagini economiche per recupero crediti sica in Italia che all'estero.
Risultati Garantiti Massima Riservatezza e Professionalità. Tel.+3902344223

Indagini Private Milano, L'agenzia Internazionale IDFOX ® è specializzata nelle investigazioni professionali per privati, indagini aziendali, e investigazioni penali a difesa per uso legale ed indagini economiche per recupero crediti sica in Italia che all'estero.
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Investigazioni professionali: il team dell'agenzia IDFOX ® since 1991, svolge indagini professionali , con la massima professionalità, caparbietà e serietà. Il direttore Max Maiellaro, con trentennale esperienza , si occupa personalmente delle indagini e di gestire efficacemente il proprio team, offrendo sempre un servizio personalizzato di alta qualità, in Italia e all'estero.
CHI SIAMO:
Il titolare dell'agenzia IDFOX ®, Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Questa è la storia dell'agenzia IDFOX International Detectives Agency , ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.
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Telef.02-344223 (r.a.) Telefax 02-344189
Indagini Private a Milano, svolte dall'agenzia IDFOX ® è specializzata nelle investigazioni private professionali per privati, indagini aziendali, e investigazioni penali a difesa per uso legale ed indagini economiche per recupero crediti sica in Italia che all'estero.Il titolare dell'agenzia IDFOX ®, Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
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Il ruolo dell'investigatore privato nelle indagini difensive a favore della difesa:
Investigazioni difensive a favore della difesa per studi legali.
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Chi e' cosa cosa fa l'investigatore privato per svolgere le indagini private o aziendali:
La figura dell'investigatore privato è da sempre avvolta da un'atmosfera enigmatica e misteriosa; complici le innumerevoli comparse nei film hollywoodiani e il distorto immaginario collettivo, l'investigatore privato risulta tutt'oggi una delle figure più stereotipate e romanzate.
La realtà però è che l'investigazione è un'attività chiaramente regolamentata e definita, che affonda le sue origini nel XIX secolo.
Da un punto di vista legale la prima menzione al ruolo di investigatore privato si può datare al 1926, anno nel quale fu emanato il Testo Unico, una direttiva che stabiliva come solamente i professionisti autorizzati formalmente dal Prefetto potessero svolgere attività di investigazione o ricerca. Tuttavia fu solo nel 1931, con l'introduzione del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che si ebbe una vera e propria definizione e regolamentazione degli istituti investigativi, all'epoca definiti "Istituti di Investigazioni Private e di informazioni Commerciali". Tale testo definiva quelli che sono tutt'ora i requisiti fondamentali di ogni istituto investigativo; tra questi si possono citare il divieto di vendita o cessione della licenza (in quanto strettamente personale), l'obbligo di esporre il tariffario delle prestazioni offerte, e la necessità per i titolari di non aver riportato condanne per delitti non colposi. Il TULPS rimase pressoché invariato fino al 2010, anno nel quale entrò in vigore in Decreto Ministeriale 269/2010, con il quale furono definiti dei nuovi e più stingenti requisiti minimi obbligatori per divenire titolare di un'agenzia investigativa, ovvero il possesso di una laurea almeno triennale in materie specifiche, lo svolgimento di attività continuativa come lavoratore dipendente per almeno tre anni presso un investigatore privato autorizzato da un minimo di cinque anni (con comprovato esito positivo attestato), la partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private (presso Università riconosciute dal MIUR) e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Inoltre, l'Art.5 del DM 269/2010 definisce le 7 aree operative dell'investigatore privato: attività di indagine in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito commerciale, in ambito assicurativo, attività d'indagine difensiva, attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, e attività di informazioni commerciali (Federpol, 2025).
L'attività di osservazione statica e dinamica
Una delle parti più importanti di un'indagine investigativa è sicuramente l'attività di osservazione, che può classificarsi in statica e dinamica. Essa rientra negli atti definiti atipici, ovvero attività che, pur non essendo espressamente disciplinate dal codice di rito, vengono utilizzate per la ricerca di informazioni ed elementi di prova utili ai fini delle indagini e della strategia difensiva (Russo, Trevisan & Provenzan, 2022).
L'attività statica consiste principalmente nell'appostamento atto al documentare quanto occorra ai fini dell'investigazione; solitamente per questo tipo di attività vengono utilizzati strumenti quali microcamere, macchine fotografiche o anche dispositivi mobili come un semplice cellulare. Per organizzare un buon appostamento vi sono alcune regole di base da seguire, al fine di garantire la diminuzione dei rischi e la massimizzazione dei risultati. Sicuramente il punto di partenza per un investigatore che organizza questo genere di attività è cercare di carpire quante più informazioni possibili sul luogo fisico dove avverrà l'appostamento, come il livello di sorveglianza della zona (presenza di telecamere, sistemi di allarme, cani che possano segnalare la presenza di estranei), la presenza di altre persone (residenti, lavoratori, persone di passaggio), il livello di illuminazione (lampioni, luci automatiche) e la conformazione urbanistica (strade chiuse, vicoli ciechi, strade sterrate). Per questo motivo è importante che l'investigatore programmi una visita preventiva dell'area dove si svolgerà l'appostamento, al fine di organizzarlo al meglio e nei minimi dettagli; questo potrà aumentare notevolmente le probabilità di riuscita e la quantità di materiale raccolto (foto, video, registrazioni audio), garantendo allo stesso tempo che egli non venga notato o segnalato. Molti investigatori si basano sulla ben nota "Triade dell'appostamento", formata da tre elementi fondamentali che, se applicati all'atto dell'appostamento, ne aumentano le possibilità di buona riuscita: risultato/obbiettivo, discrezione e comodità (Gariboldi, 2024).
Se l'attività di osservazione statica risulta non propriamente semplice, l'attività di osservazione dinamica è sicuramente più complessa e tortuosa. Essa infatti presuppone il pedinamento fisico della persona nei confronti della quale si svolge l'investigazione. Questo tipo di attività è finalizzata non solo al tracciamento degli spostamenti della persona, ma anche all'osservazione dei suoi comportamenti, atteggiamenti e contatti. La difficoltà principale in questo caso è rappresentata dalla necessità di risultare quanto più "invisibili" possibile; se il soggetto pedinato infatti si dovesse accorgere di essere seguito, non solo le sue azioni perderebbero genuinità e spontaneità, ma vi potrebbe anche essere una reazione negativa che potrebbe sfociare talora anche in atteggiamenti violenti o aggressivi. Perciò, al fine di tutelare la salute fisica e mentale tanto dell'investigatore quanto dell'investigato, è essenziale rispettare alcune regole di base. Innanzitutto è consigliabile impiegare due investigatori (in quanto una coppia di persone risulta meno sospetta rispetto ad un singolo elemento), mantenersi sempre a debita distanza, essere cauti nella registrazione di video o audio o nell'acquisizione di fotografie.
All'interno delle attività di osservazione dinamica è opportuno citare anche il cosiddetto pedinamento elettronico, che consiste nell'installazione e nel monitoraggio di un rilevatore GPS sul veicolo del soggetto, in modo da poter monitorare in tempo reale, tramite l'utilizzo di apposite app o programmi, gli spostamenti, le fermate e le permanenze. A tal proposito è essenziale specificare che questo genere di attività non costituisce in alcun modo un'intercettazione, in quanto non include la captazione occulta di messaggi e comunicazioni, opinione espressa anche dalla Corte di Cassazione. (Russo, Trevisan & Provenzan, 2022).
Le riprese video/fotografiche
In passato le riprese video e fotografiche si basavano principalmente sull'utilizzo di attrezzature professionali quali fotocamere, videocamere (anche azionabili a distanza), microcamere nascoste e registratori audio. Tuttavia la rapida rivoluzione tecnologica degli ultimi anni ha contribuito a modificare anche le tecnologie impiegate per le investigazioni; infatti al giorno d'oggi la maggior parte degli investigatori ha deciso di avvalersi dell'utilizzo dello smartphone durante le attività investigative. Le ragioni appaiono chiare: maggiore maneggevolezza e versatilità, minore pericolo di attirare l'attenzione e maggiore facilità nel dissimulare i propri scopi (Mimmo, 2019).
A prescindere dal tipo di dispositivo utilizzato, è essenziale ricordare che qualsiasi prova ottenuta illecitamente perde il suo valore probatorio e non può essere presa in considerazione da un giudice (Nacucchi, 2025). Una volta raccolte sufficienti prove video/fotografiche l'investigatore privato procederà a selezionare, con la collaborazione del difensore, gli elementi di maggiore utilità e ad includerli nel report finale (Aprile & Silvestri, 2009).
L'investigatore privato e le indagini difensive
Il 28 Luglio 1989 il nuovo Codice di Procedura Penale (CPP) introdusse con il Decreto Legislativo n.217 la possibilità per l'investigatore di assumere il ruolo di Consulente Tecnico di Parte, o CTP (sia per la difesa che per l'accusa) . Ma fu solo con la Legge n.397 del 2000 che si arrivò a stabilire che "[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […] e può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati". Da allora l'investigatore privato acquisì una particolare valenza nella sfera dei processi civili e penali (Pasqualino, 2020). In particolare, nell'ambito delle indagini difensive, egli assunse un ruolo di centrale importanza: l'investigatore infatti è responsabile non solo dell'accertamento della responsabilità penale di un individuo, ma anche della conferma, o in alternativa della confutazione, delle indagini svolte dalle forze dell'ordine (siano esse Polizia Giudiziaria, Carabinieri o Guardia di Finanza). È perciò importante che l'investigatore al quale viene affidato un simile incarico non si limiti a ripetere le indagini già svolte dalle forze dell'ordine, ma che si dedichi piuttosto alla ricerca di nuovi dettagli e informazioni, producendo così un report finale che fornisca un reale contributo al processo. Per tale motivo è essenziale che l'investigatore conduca sempre le sue indagini basandosi sul metodo scientifico, che permette di giungere a conclusioni che siano comprensibili e verificabili anche da persone esterne al caso (Gariboldi, 2024). Queste attività sono normate dall'art. 327 bis del CPP, che prevede la presenza di conferimento dell'incarico scritto da parte del difensore, degli elementi giustificativi dell'indagine e del termine della stessa; tale articolo specifica anche che queste indagini difensive sono permesse in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere giudizio di revisione (Mimmo & Agavrilesei, 2021).
Oltre allo svolgimento di indagini difensive, l'investigatore privato ha facoltà di essere ascoltato come testimone diretto (Art.194 del c.p.p), come testimone indiretto (Art.195 del c.p.p) o come consulente tecnico di parte (Art.501 del c.p.p) (Pasqualino, 2020).
La documentazione delle attività e la loro utilizzabilità processuale
Prima di trattare l'argomento dell'utilizzabilità processuale della documentazione raccolta dall'investigatore privato, è opportuno chiarire che la licenza non è sufficiente ad autorizzare quest'ultimo a svolgere indagini difensive; infatti il prefetto deve concedere a colui che è già investigatore privato (ovvero già in possesso di licenza di cui all'art. 134 TULPS) un'ulteriore autorizzazione che lo legittima a svolgere questo tipo di indagini (Art. 222 disp. att.). È inoltre importante menzionare l'art. 200 comma 1 lett. B della Legge 397/2000, che garantisce il segreto professionale: l'investigatore privato autorizzato infatti non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione. Infine è utile ricordare che, in accordo all'art. 103 co. 2 e 5 c.p.p., all'investigatore privato autorizzato sono estese le medesime garanzie di libertà previste dal c.p.p. in favore del difensore, del sostituto e del consulente tecnico (Picozzi & Intini, 2009). Per quanto concerne la fase processuale, l'investigatore privato autorizzato può rivelarsi utile non solo per la raccolta e la catalogazione delle prove, ma anche per la loro esposizione. Infatti, nell'ambito del processo, durante la fase di assunzione di informazioni il difensore può condurre un'intervista formulando domande all'investigatore privato o chiedendogli di narrare liberamente i fatti di cui egli è a conoscenza (verbalizzando integralmente ogni dichiarazione come da art. 134 ss. c.p.p.). Oltre a fornire una testimonianza, l'investigatore è anche responsabile della redazione di un report/relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che include generalmente un riassunto dettagliato dell'investigazione corredato da prove video-fotografiche. Grazie alla legge 397/2000, il difensore può formare e presentare direttamente al Giudice per le indagini preliminari un proprio fascicolo che includa tutti gli elementi di prova in favore del proprio assistito (art. 391 opties commi 1 e 2). Questo fascicolo viene conservato preso l'ufficio del G.I.P. dopo la chiusura delle indagini, e il Pubblico Ministero ha diritto di visionarlo prima che il Giudice assuma la propria decisione. Il difensore può inoltre presentare le prove a favore del proprio assistito anche al Pubblico Ministero (art. 391-octies, comma 4, c.p.p.). Queste prove hanno un ruolo cruciale in ambito dibattimentale (art. 391-decies) (Canzio & Luparia, 2018).
Campo di applicazione e limiti delle investigazioni
Come sopra menzionato, l'investigatore privato ha facoltà di intraprendere indagini per conto di privati, enti pubblici, aziende e avvocati, al fine di ricercare elementi di prova, utili in sede di processo sia civile che penale. Tuttavia, vi sono dei limiti nelle attività che si possono svolgere durante un'investigazione, che se non rispettati possono prefigurare i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), e l'interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.) (Fulco & Bolognini, 2009). Per questi motivi l'investigatore privato deve sempre agire nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Garante della privacy e senza arrecare danni a terzi e cose, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni o, in alcuni casi, persino nella reclusione (Scabini, 2018). È inoltre importante ricordare che la base di un'investigazione di successo è il rispetto delle regole e l'attenzione ai dettagli, per garantire in ogni momento la tutela di tutte le parti coinvolte (cliente, soggetto dell'investigazione e investigatore stesso).
In conclusione è opportuno ricordare che le investigazioni private riguardano la sfera personale e familiare dell'individuo, e che ciò spesso comporta la gestione di situazioni complesse e delicate; per questo motivo è essenziale che l'investigatore privato mantenga sempre alti livelli di professionalità e di riservatezza, ma anche che disponga della sensibilità necessaria a fornire supporto al proprio cliente nel caso di situazioni psicologicamente difficili, determinate dall'acquisizione di notizie o di prove che per loro natura possono risultare non semplici da assimilare (Vella, 2025). Il ruolo dell'investigatore privato non dovrebbe mai essere sottovalutato ma anzi valorizzato, soprattutto per il suo valore nell'ambito delle indagini difensive dove le attività investigative e le prove raccolte possono rivelarsi cruciali per determinare l'esito di una sentenza; per tale motivo risulta fondamentale rivolgersi sempre a professionisti del settore che operino secondo un preciso codice etico e deontologico, e che comprendano l'importanza della loro responsabilità non solo legale ma anche morale.
La sentenza della Cassazione penale, Sez. V, n. 11418 del 24 marzo 2021 ha una specifica valenza per quanto concerne la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, dall'imputato partecipe di dette comunicazioni. Con questa sentenza, sebbene la Corte abbia rinviato a nuovo giudizio l'esito processuale, arriva la conferma che tale registrazione costituisce prova documentale, secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p. . Il contenuto, tuttavia, deve essere apprezzato dal Giudice requirente conducendo un vaglio penetrante e rigoroso, corredato da idonea motivazione, in quanto si tratta di dichiarazioni rese in maniera informale, senza obbligo di dire la verità, dirette – nel caso di specie – all'imputato e da lui raccolte.
Il fatto che la registrazione sia effettuata da un privato, e dunque il documento fonografico venga da un ambito esterno a quello processuale e di ogni attività investigativa, assumendo una propria "autonomia strutturale" rispetto a questi, non pone particolari problemi.
La registrazione, dice la Cassazione "ben può essere acquisita al processo ed utilizzata dal giudice ai fini della decisione, perché, data la sua genesi, è insensibile a qualunque verifica circa il rispetto delle regole in materia di assunzione della prova, regole di cui il privato non è destinatario e che non operano oltre i confini processuali o, quanto alle indagini, oltre quelli procedimentali".
Mentre invece, secondo quanto regolato dagli art. 391- bis e ss. c.p.p., l'imputato non potrebbe procedere all'assunzione di informazioni secondo le forme tipizzate appunto dall'art. 391-bis c.p.p. (leggasi colloquio documentato) in quanto espressamente vietasto dallo stesso art. 391 bis comma 8.
Tuttavia, non si rinvengono nel codice divieti in merito alla possibilità per l'imputato di riferire – e quindi di registrare – conversazioni, anche "provocate", intercorse con un testimone, ferma restando la necessità di verificare se nelle modalità di approccio e nei contenuti del dialogo siano ravvisabili i presupposti di un reato.
Nel caso di specie, il documento dimostra che la registrazione c'è stata e ha avuto quel contenuto. La registrazione effettuata dall'imputato assume dunque valenza probatoria.
In conclusione, il giudice non può esimersi dal porre dette registrazioni a diretto confronto con quelle, eventualmente di segno opposto, rese nel corso della deposizione testimoniale, nel contraddittorio delle parti, con assunzione dell'obbligo di dire la verità. Sul medesimo giudice graverà, quindi, il correlativo obbligo di fornire adeguata e specifica motivazione delle valutazioni compiute e delle scelte effettuate.
La sentenza in oggetto fissa i limiti delle registrazioni di conversazioni tra presenti nel caso in cui si tratti di "indagini difensive" restringendone pesantemente i limiti di operatività.
La Corte infatti afferma "che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p., sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali (Rv. 225466) perchè la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 c.p.p., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione".
Pertanto così prosegue la Suprema Corte affermando un principio di diritto restrittivo della stessa indagine difensiva: "Ciò significa che …… sul fronte degli atti di investigazione difensiva, che la ricezione di dichiarazioni e le assunzioni di informazioni da parte del difensore deve avvenire nelle forme e con i limiti di cui all'art. 391-bis c.p.p., il cui mancato rispetto determina la sanzione di inutilizzabilità ex art. 391-bis c.p.p.. "Nè la possibilità offerta al difensore e agli investigatori privati, ex art. 391 bis c.p.p., di procedere a colloqui informali e non documentati determina una disparità di trattamento tra le parti processuali, atteso che detti colloqui, proprio perchè non documentati e funzionali all'eventuale attività investigativa della difesa, risultano, di per sè, insuscettibili d'impiego, ai sensi dell'art. 391 decies c.p.p." (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio);
Il che sostanzialmente vuol dire che quando sussiste una forma processuale prevista per l'assunzione di quella informazione (ad esempio il colloquio documentato ex art. 391 bis c.p.p.) non può essere sostituita da una forma atipica come la registrazione clandestina.
In questo caso la registrazione sarà inammissibile ex art. 191 c.p.p. in quanto contraria e diversa rispetto alla previsione normativa dell'art. 391 bis c.p.p. e quindi insuscettibile di acquisizione processuale
Uno sbarramento alle registrazioni, tanto care agli investigatori privati, che potranno continuare a registrare i loro colloqui ma che nel caso di "indagini difensive", non potranno essere utilizzate in sede processuale, ma solo come fonte di informazioni.
Cass. pen, Sez. V, n. 11418 del 24.03.2021
OPERATIVI DAL 1991
INDAGINI PRIVATE MILANO
OPERATIVI A LIVELLO GLOBALE, COLLEGATI ON LINE IN OLTRE 170 MAESI NEL MONDO ED ON LINE CON CIRCA 400 AGENZIA INVESTIGATIVE